IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di lavoro promossa dalla ricorrente Carletta Rosanna contro l'Ente Poste italiane (n. 911/96 r.g.c.); Rilevato che la ricorrente domanda, la conversione in contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, di un contratto di lavoro a tempo determinato, alle dipendenze dell'ente convenuto, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230; Rilevato che a norma del comma 21, dell'art. 9, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 1996, convertito in legge n. 608 del 1996, ... le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato effettuate dall'Ente Poste italiane... non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto; Ritenuto che deve dubitarsi della costituzionalita' della norma che esenta un singolo datore di lavoro dall'osservanza della normativa che disciplina il contratto di lavoro a tempo determinato, costituendo per esso un privilegio, con detrimento dei suoi dipendenti, ed alterando la concorrenza con gli altri imprenditori del settore, assoggettati alla normativa generale; Ritenuto che potrebbe ravvisarsi una violazione del fondamentale principio costituzionale della eguaglianza e della parita' di trattamento, sancito dall'art. 3 della Carta, per la discriminazione tra i lavoratori dipendenti dall'Ente Poste italiane, e tutti gli altri lavoratori dipendenti, non esclusi quelli che lavorano in imprese operanti nel medesimo settore; Ritenuto che non si ravvisa una qualche ragionevole motivazione della discriminazione in questione, che nell'universo della economia e nell'intero mondo del lavoro individua esclusivamente un unico datore di lavoro, e lo esenta dall'osservanza di una normativa inderogabilmente applicabile a tutti gli altri soggetti, nessuno escluso; Ritenuto che il carattere eccezionale, e discriminatorio della norma non e' attenuato dalla previsione di un diritto di precedenza in ipotesi di assunzione, contenuta nella prima parte della norma medesima, ipotesi del tutto accademica, siccome potestativa per il datore di lavoro; Ritenuto che la norma della cui costituzionalita' si dubita appare lesiva sia della parita' tra i lavoratori, sia della liberta' di impresa, costituendo una rilevante discriminazione tra una singola impresa e tutte le altre operanti nel medesimo settore, senza giustificazione alcuna; non puo' infatti ritenersi che la disparita' di trattamento sia giustificata da esigenze di tutela dei valori riconosciuti dalla Carta, ne' per quanto concerne la preminenza del diritto al lavoro (nei primi quattro articoli, e dall'art. 35), ne' per quanto riguarda la liberta' della iniziativa economica (art. 41), con effetto distorsivo sulla concorrenza, integrando un aiuto illegittimo a soggetto imprenditoriale, in violazione degli obblighi assunti in forza del trattato istitutivo della Comunita' europea (art. 92 del trattato);