IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di lavoro promossa
 dalla  ricorrente  Carletta  Rosanna contro l'Ente Poste italiane (n.
 911/96 r.g.c.);
   Rilevato che la ricorrente domanda, la conversione in contratto  di
 lavoro  subordinato, a tempo indeterminato, di un contratto di lavoro
 a tempo determinato, alle dipendenze dell'ente  convenuto,  ai  sensi
 dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230;
   Rilevato che a norma del comma 21, dell'art. 9, del decreto-legge 1
 ottobre  1996, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del
 2 ottobre  1996,  convertito  in  legge  n.  608  del  1996,  ...  le
 assunzioni  di personale con contratto a tempo determinato effettuate
 dall'Ente Poste italiane... non  possono  dar  luogo  a  rapporti  di
 lavoro  a  tempo  indeterminato  e  decadono allo scadere del termine
 finale di ciascun contratto;
   Ritenuto che deve dubitarsi della costituzionalita' della norma che
 esenta un singolo datore di lavoro  dall'osservanza  della  normativa
 che   disciplina   il   contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato,
 costituendo  per  esso  un  privilegio,  con  detrimento   dei   suoi
 dipendenti,  ed  alterando  la concorrenza con gli altri imprenditori
 del settore, assoggettati alla normativa generale;
   Ritenuto che potrebbe ravvisarsi una  violazione  del  fondamentale
 principio   costituzionale  della  eguaglianza  e  della  parita'  di
 trattamento, sancito dall'art. 3 della Carta, per la  discriminazione
 tra  i  lavoratori  dipendenti  dall'Ente Poste italiane, e tutti gli
 altri lavoratori dipendenti,  non  esclusi  quelli  che  lavorano  in
 imprese operanti nel medesimo settore;
   Ritenuto  che  non  si  ravvisa una qualche ragionevole motivazione
 della discriminazione in questione, che nell'universo della  economia
 e  nell'intero  mondo  del  lavoro  individua esclusivamente un unico
 datore di lavoro,  e  lo  esenta  dall'osservanza  di  una  normativa
 inderogabilmente  applicabile  a  tutti  gli  altri soggetti, nessuno
 escluso;
   Ritenuto  che  il  carattere  eccezionale,  e discriminatorio della
 norma non e' attenuato dalla previsione di un diritto  di  precedenza
 in  ipotesi  di  assunzione,  contenuta nella prima parte della norma
 medesima, ipotesi del tutto accademica, siccome  potestativa  per  il
 datore di lavoro;
   Ritenuto  che la norma della cui costituzionalita' si dubita appare
 lesiva sia della parita' tra i  lavoratori,  sia  della  liberta'  di
 impresa,  costituendo  una  rilevante discriminazione tra una singola
 impresa e  tutte  le  altre  operanti  nel  medesimo  settore,  senza
 giustificazione  alcuna; non puo' infatti ritenersi che la disparita'
 di trattamento sia giustificata da  esigenze  di  tutela  dei  valori
 riconosciuti  dalla  Carta, ne' per quanto concerne la preminenza del
 diritto al lavoro (nei primi quattro articoli, e dall'art.  35),  ne'
 per quanto riguarda la liberta' della iniziativa economica (art. 41),
 con   effetto  distorsivo  sulla  concorrenza,  integrando  un  aiuto
 illegittimo a soggetto imprenditoriale, in violazione degli  obblighi
 assunti  in  forza  del  trattato  istitutivo della Comunita' europea
 (art. 92 del trattato);